(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
            Regione Toscana n. 54 dell'11 dicembre 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 9 e 30 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3  (Testo  unico  delle
norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale); 
  Considerato quanto segue: 
    1.  Nella  IX  legislatura  sono  state  introdotte   all'interno
dell'ordinamento regionale diverse misure finalizzate al contenimento
dei costi della politica, tra le quali la soppressione degli  assegni
vitalizi per coloro che sono  stati  eletti  consiglieri  e  nominati
assessori a partire dalla X legislatura, l'adozione di una disciplina
piu' restrittiva rispetto al requisito dell'eta' necessaria  ai  fini
del conseguimento del diritto al vitalizio, nonche' la corresponsione
di tale assegno soltanto  laddove  sia  stato  raggiunto  un  periodo
minimo di contribuzione determinato in cinque anni; 
    2. Al fine di completare  tale  percorso  di  riforma,  incidendo
ulteriormente sul contenimento dei costi della politica  e  anche  al
fine di temperare disparita' di trattamento tra consiglieri eletti in
legislature diverse, si ritiene opportuno introdurre  il  divieto  di
cumulo tra l'assegno vitalizio disciplinato dalla l.r. 3/2009 di  cui
godono coloro che hanno maturato il  diritto  a  tale  corresponsione
entro la fine della IX legislatura, e gli eventuali assegni  vitalizi
che i medesimi percepiscono  o  potrebbero  percepire  in  futuro  in
ragione  dell'esercizio  del  mandato  di   parlamentare   nazionale,
europeo, o di consigliere di altra Regione; 
    3. Conseguentemente a cio' si prevede,  pertanto,  la  cessazione
dell'erogazione dell'assegno vitalizio regionale in caso di fruizione
di  analogo  istituto,   nonche'   la   sospensione   dell'erogazione
dell'assegno vitalizio qualora  il  percettore  venga  rieletto  alla
carica di consigliere regionale o eletto al  Parlamento  europeo,  al
Parlamento nazionale, al  Consiglio  regionale  di  altra  Regione  o
nominato componente della Giunta della Regione  Toscana  o  di  altra
Regione; 
Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Soppressione dell'assegno vitalizio. Modifiche 
                all'articolo 10-bis della l.r. 3/2009 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 10-bis della legge regionale 9  gennaio
2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui  componenti
della Giunta regionale) e' sostituito dal seguente: 
  "1.  Le  disposizioni  degli  articoli  da  11  a  23-quinquies   e
dell'articolo 27-bis in materia di assegno vitalizio si applicano  ai
consiglieri ed assessori in carica fino alla nona legislatura.".